Condizioni generali di contratto per i clienti aziendali

1. ambito di applicazione

1.1 Le presenti condizioni di vendita si applicano esclusivamente a imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o enti di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 310, comma 1, del Codice civile tedesco (BGB). Le presenti condizioni generali di contratto non si applicano pertanto agli ordini effettuati dai consumatori nel nostro negozio online. Non accettiamo condizioni del committente contrarie o divergenti dalle nostre condizioni di vendita, salvo che non ne riconosciamo espressamente la validità per iscritto.

1.2 In Germania e nei Paesi in cui siamo vincolati contrattualmente da un contratto di distribuzione, le presenti condizioni di vendita integrano il contratto di distribuzione per i singoli ordini del committente.

1.3 Le presenti condizioni di vendita si applicano anche a tutte le future transazioni con l'acquirente, purché si tratti di atti giuridici di natura affine.

1.4 Gli accordi individuali stipulati con l’acquirente in singoli casi (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti condizioni di vendita. Per quanto riguarda il contenuto di tali accordi, salvo prova contraria, fa fede un contratto scritto o la nostra conferma scritta.

2. Offerta e stipula del contratto

Qualora un ordine sia da considerarsi un'offerta ai sensi dell'articolo 145 del BGB, possiamo accettarlo entro due settimane. L'accettazione si considera avvenuta al più tardi al momento della consegna dell'ordine.

3. Documenti consegnati

Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su tutti i documenti forniti al committente in relazione all’assegnazione dell’ordine – anche in formato elettronico –, quali ad esempio preventivi, disegni, materiale pubblicitario ecc. Tali documenti non possono essere resi accessibili a terzi, salvo che non concediamo al committente il nostro esplicito consenso scritto in tal senso. Qualora non accettassimo l’offerta del committente entro il termine di cui al punto 2, tali documenti dovranno esserci restituiti senza indugio.

4. Prezzi e pagamento

4.1 Salvo diverso accordo scritto, i nostri prezzi si intendono franco fabbrica, escluso l’imballaggio e al netto dell’IVA al tasso vigente.

4.2 Abbiamo il diritto di richiedere il pagamento anticipato.

4.3 Le fatture e i solleciti vengono trasmessi per via elettronica. Ove previsto dalla legge, la fatturazione avviene tramite fattura elettronica in un formato elettronico strutturato, in conformità alle disposizioni di legge vigenti. A tal fine, siamo autorizzati a utilizzare in particolare il formato XRechnung o un altro formato ammesso ai sensi della norma EN 16931. L’invio supplementare in formato cartaceo avviene solo nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge e sia stato espressamente concordato.

4.4 Le spese di trasporto sono a carico del rivenditore; per ordini in Germania di importo superiore a 300,00 EUR (al netto), la consegna è gratuita.

4.5 Salvo diverso accordo, il prezzo di acquisto è pagabile entro 30 giorni dall'emissione della fattura. Gli interessi di mora sono calcolati a un tasso superiore di 9 punti percentuali rispetto al tasso di base. Ci riserviamo il diritto di far valere un risarcimento maggiore per i danni causati dal ritardo.

4.6 In caso di mora, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni previsti dalla legge, compresa la somma forfettaria prevista dal § 288, comma 5, del BGB. Ci riserviamo il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni.

4.7 Qualora non sia stato concordato un prezzo fisso, ci riserviamo il diritto di applicare adeguamenti di prezzo giustificati da variazioni dei costi salariali, dei materiali e di distribuzione per le consegne effettuate 3 mesi o più dopo la stipula del contratto.

5. Diritti di ritenzione

Il committente è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua contropretesa derivi dallo stesso rapporto contrattuale.

6. tempi di consegna, consegne parziali

6.1 L’inizio del termine di consegna da noi indicato presuppone l’adempimento tempestivo e corretto degli obblighi da parte del committente. Ci riserviamo il diritto di opporre l’eccezione di inadempimento del contratto.

6.2 Qualora il committente sia in mora di accettazione o violi colposamente altri obblighi di collaborazione, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno da noi subito a tale titolo, comprese eventuali spese aggiuntive. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori pretese. Qualora sussistano i presupposti di cui sopra, il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale della merce acquistata passa all’acquirente nel momento in cui questi cade in mora di accettazione o in mora del debitore.

6.3 Ritardi nelle consegne e nell’esecuzione dei servizi dovuti a cause di forza maggiore o a eventi che rendono la consegna notevolmente più difficile o impossibile – tra cui rientrano anche difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali insorte successivamente, interruzioni dell’attività, scioperi, serrate, carenza di personale, carenza di mezzi di trasporto, disposizioni delle autorità ecc., anche qualora si verifichino presso i nostri fornitori o i loro subfornitori – non siamo responsabili del mancato rispetto dei termini e delle scadenze concordati in modo vincolante, salvo in caso di grave negligenza. Tali ritardi ci autorizzano a posticipare la consegna per la durata dell’impedimento, più un adeguato periodo di riavvio, oppure a recedere dal contratto, in tutto o in parte, per la parte non ancora adempiuta. Ciò vale anche qualora fossimo già in mora. Se l’impedimento dura più di tre mesi o se non è ragionevole pretendere che l’acquirente attenda più a lungo, questi ha il diritto, dopo la scadenza infruttuosa di un termine di proroga da noi fissato, di recedere dal contratto per quanto riguarda la parte non adempiuta.

6.4 Restano impregiudicati gli ulteriori diritti e pretese legali del committente derivanti da un ritardo nella consegna.

6.5 Sono ammesse consegne parziali, purché siano ragionevolmente accettabili per l'acquirente; in tal caso, le spese di spedizione aggiuntive sostenute saranno a carico del venditore.

7. Trasferimento del rischio in caso di spedizione

Se la merce viene spedita al committente su sua richiesta, il rischio di perdita accidentale o deterioramento accidentale della merce si trasferisce al committente al momento della spedizione, al più tardi quando la merce lascia lo stabilimento/magazzino. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la spedizione avvenga dal luogo di adempimento o da chi sostenga le spese di trasporto.

8. riserva di proprietà

8.1 Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal contratto di fornitura. Ciò vale anche per tutte le forniture future, anche se non lo specifichiamo espressamente in ogni occasione. Abbiamo il diritto di richiedere la restituzione della merce acquistata qualora il committente violi i termini del contratto.

8.2 Il committente è tenuto a trattare con cura la merce acquistata fintantoché la proprietà non gli sia stata trasferita. In particolare, è tenuto ad assicurarla a proprie spese contro furto, incendio e danni causati dall’acqua, per un importo sufficiente a coprirne il valore a nuovo. Fintantoché la proprietà non sia stata trasferita, il committente è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora l’oggetto consegnato sia oggetto di pignoramento o di altri interventi da parte di terzi. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsarci le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di un’azione legale ai sensi del § 771 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO), il committente risponde del danno da noi subito.

8.3 Il committente è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale. Il committente ci cede sin d'ora i crediti nei confronti dell'acquirente derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, per un importo pari all'importo finale della fattura concordato con noi (IVA inclusa). Tale cessione è valida indipendentemente dal fatto che la merce acquistata sia stata rivenduta tal quale o dopo essere stata lavorata. Il committente rimane autorizzato a riscuotere il credito anche dopo la cessione. La nostra facoltà di riscuotere direttamente il credito rimane inalterata. Tuttavia, non provvederemo alla riscossione del credito fintantoché l’acquirente adempia ai propri obblighi di pagamento con i proventi incassati, non sia in mora e, in particolare, non sia stata presentata alcuna istanza di apertura di una procedura di insolvenza né si sia verificata una sospensione dei pagamenti.

8.4 La lavorazione, la trasformazione o la modifica della merce acquistata da parte dell’acquirente avviene sempre a nome e per conto nostro. In tal caso, il diritto di comproprietà dell’acquirente sulla merce acquistata si estende alla merce trasformata. Qualora la merce acquistata venga lavorata insieme ad altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore oggettivo della nostra merce rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Lo stesso vale in caso di miscelazione. Qualora la miscelazione avvenga in modo tale che il bene dell’acquirente sia da considerarsi come bene principale, si considera concordato che l’acquirente ci trasferisca la comproprietà in proporzione e custodisca per nostro conto la proprietà esclusiva o la comproprietà così costituita. A garanzia dei nostri crediti nei confronti del committente, quest’ultimo ci cede anche i crediti che gli derivano nei confronti di terzi dall’unione della merce soggetta a riserva di proprietà con un bene immobile; accettiamo sin d’ora tale cessione.

8.5 Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta del committente, nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 20% i crediti da garantire.

9. Garanzia, reclamo per difetti e diritto di ricorso/ricorso contro il produttore

9.1 I diritti di garanzia dell’acquirente presuppongono che questi abbia regolarmente adempiuto agli obblighi di ispezione e di reclamo previsti dal § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB).

9.2 Il diritto al reclamo per vizi decade dopo 24 mesi dalla consegna della merce da noi fornita al nostro acquirente. Per le richieste di risarcimento danni in caso di dolo e colpa grave, nonché in caso di lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute, derivanti da una violazione intenzionale o colposa degli obblighi da parte dell’utilizzatore, si applica il termine di prescrizione previsto dalla legge.

9.3 Qualora, nonostante tutta la diligenza profusa, la merce consegnata presentasse un difetto già esistente al momento del trasferimento del rischio, provvederemo, previa denuncia tempestiva del difetto, a nostra discrezione, a riparare la merce o a fornire merce sostitutiva. Ci dovrà sempre essere concessa la possibilità di adempiere successivamente (di norma due tentativi di riparazione) entro un termine ragionevole. I diritti di ricorso rimangono invariati senza alcuna limitazione rispetto alla presente disposizione.

9.4 Qualora l’adempimento successivo non vada a buon fine, il committente può – fatti salvi eventuali diritti al risarcimento dei danni – recedere dal contratto o ridurre il corrispettivo.

9.5 Non sussiste alcun diritto di reclamo per vizi in caso di scostamento solo irrilevante dalle caratteristiche concordate, di compromissione solo irrilevante dell’utilizzabilità, di usura naturale o di deterioramento, né in caso di danni verificatisi dopo il trasferimento del rischio a seguito di trattamento errato o negligente, sollecitazioni eccessive, mezzi di esercizio inadeguati, lavori di costruzione difettosi, terreno di fondazione inadatto o a causa di particolari influenze esterne non previste dal contratto. Qualora il committente o terzi effettuino lavori di riparazione o modifiche in modo improprio, non sussiste alcun diritto di reclamo per tali interventi e per le conseguenze da essi derivanti.

9.6 Sono escluse le richieste di risarcimento da parte del committente relative alle spese necessarie ai fini dell’adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, di spostamento, di manodopera e di materiale, comprese eventuali spese di smontaggio e montaggio, nella misura in cui tali spese aumentino a causa del fatto che la merce da noi fornita sia stata successivamente trasferita in un luogo diverso dalla sede del committente, a meno che tale trasferimento non sia conforme all’uso previsto.

9.7 Il committente può esercitare diritti di regresso nei nostri confronti solo nella misura in cui non abbia stipulato con il proprio acquirente accordi che vadano oltre i diritti di reclamo per vizi previsti dalla legge. Per quanto riguarda l’entità del diritto di regresso del committente nei confronti del fornitore, si applica inoltre, per analogia, il punto 9.6.

9.8 Assistenza in garanzia estesa in caso di proroga del periodo di riparazione

9.8.1 Qualora il termine di garanzia del committente nei confronti del proprio acquirente venga prorogato di dodici mesi a seguito di un intervento di riparazione effettuato nell’ambito dell’adempimento successivo previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 475e, comma 5, del BGB, forniremo al committente assistenza nell’eliminazione dei difetti per tutta la durata di tale periodo di garanzia prorogato, in conformità alle seguenti disposizioni.

9.8.2 L'assistenza comprende, a nostra discrezione, la fornitura gratuita di pezzi di ricambio, l'esecuzione della riparazione presso il nostro centro assistenza o il rimborso delle spese di riparazione ragionevoli da noi preventivamente approvate. Nell'ambito della presente disposizione non sussiste alcun diritto alla sostituzione con un nuovo apparecchio.

9.8.3 Il presupposto per poter usufruire di tale diritto è che il committente

a) ci informi immediatamente, non appena venga a conoscenza del reclamo presentato dal suo acquirente, per iscritto o via e-mail, documentando il difetto in questione, la data della consegna originaria all’acquirente e la prima riparazione effettuata;

b) dimostri che l’estensione della garanzia si basa su un intervento di riparazione previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 475e, comma 5, del BGB e che il difetto in questione era già presente al momento del trasferimento del rischio;

c) ci dia la possibilità di verificare la situazione e di scegliere la misura correttiva adeguata prima di procedere con le proprie riparazioni.

9.8.4 La disposizione di cui ai punti da 9.8.1 a 9.8.3 non pregiudica i diritti di regresso previsti dalla legge a favore del committente ai sensi degli articoli 445a, 445b e 478 del BGB e si applica in via complementare a tali diritti. Il punto 9.2 rimane applicabile senza modifiche per il periodo di garanzia originario.

9.8.5 Qualora, nell’ambito di un contratto di vendita separato, forniamo al committente ulteriori garanzie o impegni di riparazione, questi prevalgono sulle disposizioni di cui al punto 9.8.

10. foto del prodotto

Nella misura in cui mettiamo a disposizione del committente le foto dei prodotti, quest’ultimo è autorizzato a utilizzare le foto dei prodotti messe a sua disposizione esclusivamente ai fini della rivendita. Gli vengono concessi solo diritti di utilizzo semplici su di esse. La concessione dei diritti di utilizzo è limitata alla durata della collaborazione tra noi e l’acquirente; in Germania e nei paesi in cui siamo legati contrattualmente all’acquirente tramite un contratto di distribuzione, tale durata è limitata alla durata del contratto di distribuzione. L’acquirente non è autorizzato a cedere a terzi i diritti di utilizzo semplici a lui concessi né a concedere diritti di utilizzo a terzi.

11. Garanzia del produttore; etichettatura armonizzata della garanzia (etichetta di garanzia UE)

11.1 Per i prodotti per i quali concediamo una garanzia volontaria e gratuita del produttore di durata superiore a due anni, mettiamo a disposizione dell’acquirente le condizioni di garanzia vigenti e – ove pertinente – l’etichetta di garanzia armonizzata (“etichetta di garanzia UE”) nella versione attualmente in vigore, comprese le informazioni relative al prodotto (nome del produttore, codice del modello, durata della garanzia) affinché le utilizzi nei propri canali di distribuzione.

11.2 Qualora il committente rivenda i prodotti a consumatori, è sua responsabilità riportare le indicazioni previste dalla legge in materia di garanzia legale e di garanzia del produttore in modo completo, inalterato e nella versione aggiornata da noi fornita, e ciò esclusivamente per i prodotti e i paesi di destinazione per i quali la rispettiva garanzia è effettivamente valida.

11.3 Qualora comunichiamo al committente che una garanzia è stata modificata o è venuta meno, questi è tenuto ad adeguare immediatamente la relativa indicazione o a rimuoverla. Non è consentita alcuna modifica arbitraria, sia dal punto di vista dei contenuti che da quello grafico, dell’etichetta e delle condizioni di garanzia.

11.4 Il committente è responsabile della corretta rappresentazione, conforme alla legge, nei propri canali di distribuzione. Egli ci manleva da qualsiasi rivendicazione di terzi derivante dal fatto che egli presenti le etichette o le condizioni di garanzia fornite in modo errato, incompleto, modificato, per prodotti o paesi non contemplati o in una versione non aggiornata. Ciò non si applica qualora la causa sia da ricondursi a un'indicazione errata da noi fornita.

11.5 Il soggetto responsabile della garanzia rimane sonoro. La presente disposizione non comporta alcun obbligo di garanzia a carico dell’acquirente.

12. Varie

12.1 Il presente contratto e tutti i rapporti giuridici tra le parti sono regolati dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

12.2 Il luogo di adempimento e il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale o ad esso connesse è la nostra sede legale, a condizione che l’acquirente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico. Abbiamo tuttavia il diritto di citare in giudizio l’acquirente anche presso il suo foro competente generale.

12.3 La lingua del contratto è il tedesco. Qualora le presenti condizioni di vendita venissero tradotte in un’altra lingua, fa fede il testo contrattuale in lingua tedesca.

12.4 Tutti gli accordi stipulati tra le parti ai fini dell'esecuzione del presente contratto sono riportati per iscritto nel presente contratto.

Aggiornato al: 09/2026